Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto
In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% (trenta per cento) di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 (quindici) giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento percento del tributo dovuto, con un minimo di 50,00 euro.
In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50% (cinquanta per cento) al 100% (cento per cento) del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a 1/3 (un terzo) se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.